(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 121)
                              Art. 121. 
                  Consegna dei riassunti dei ruoli 

 
  Entro dieci giorni dalla pubblicazione dei  ruoli  l'intendente  di
finanza ne trasmette il riassunto al ricevitore provinciale,  che  ne
rilascia ricevuta. 
  Nel riassunto e' indicato, distintamente per comune, per imposta  e
per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori.