Art. 121. Esercizio della libera docenza Coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza e ne abbiano ottenuto la conferma, alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitarla secondo le norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione. Si ha per confermata, la libera docenza gia' valutata positivamente dal consiglio di facolta', sempre alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorche' non sia intervenuto il relativo decreto ministeriale.