Art. 121. 
                   Esercizio della libera docenza 
 
  Coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza e ne
abbiano ottenuto la conferma, alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto possono esercitarla secondo le norme vigenti che  ne
disciplinano l'utilizzazione. 
  Si ha per confermata, la libera docenza gia' valutata positivamente
dal consiglio di facolta', sempre alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, ancorche' non sia intervenuto il  relativo  decreto
ministeriale.