(Norme-art. 121)
                              Art. 121 
             (Liberazione dell'arrestato o del fermato) 
  1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo  389  del  codice,  il
pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o  il
fermato sia posto immediatamente in liberta' quando  ritiene  di  non
dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive. 
  2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1,  il  giudice,  nel
fissare l'udienza di convalida, ne da' avviso, senza  ritardo,  anche
alla persona liberata.