Art. 121 (a). Esame di idoneita' 1. L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. 2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio. 3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C.. 4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. 5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4. 6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti. 7. Le prove d'esame sono pubbliche. 8. Le prove (( d'esame )) non possono essere sostenute prima che (( sia trascorso un mese )) dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. 9. (( A partire dal 1 gennaio 1995 )) la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. 10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova (( deve trascorrere almeno un mese. )) 11. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere per una volta soltanto una delle due prove d'esame. 12. Una volta superati favorevolmente gli esami prescritti, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. (( rilascia un attestato che certifichi l'avvenuto superamento degli esami di guida ma che, comunque, non abilita alla guida. Lo stesso ufficio )) predispone la documentazione necessaria e la trasmette al prefetto competente, che rilascia la patente a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116. Le modalita' ed il termine del rilascio sono determinati dal regolamento.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 61 del D.Lgs. n. 360/1993.