Art. 121 (a).
                         Esame di idoneita'
  1. L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente  di
guida  si  consegue superando una prova di verifica delle capacita' e
dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
  2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati  secondo  direttive,
modalita'   e  programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti sulla base delle direttive della Comunita' europea e con il
ricorso a sussidi  audiovisivi,  questionari  d'esame  e  quant'altro
necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
  3.   Gli   esami  per  la  patente  di  guida,  per  i  certificati
professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneita' degli  insegnanti
e  degli  istruttori  delle  autoscuole  di  cui  all'art.  123  sono
effettuati da dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C..
  4. Nel regolamento sono determinati  i  profili  professionali  dei
dipendenti  della  Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo
all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
  5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme
e modalita' di effettuazione dei  corsi  di  qualificazione  e  degli
esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
  6.  L'esame  di  coloro  che  hanno frequentato una autoscuola puo'
svolgersi presso la stessa  se  dotata  di  locali  riconosciuti  dal
competente  ufficio  della  Direzione  generale della M.C.T.C. idonei
allo scopo  o  presso  centri  di  istruzione  da  questa  formati  e
legalmente costituiti.
  7. Le prove d'esame sono pubbliche.
  8. Le prove (( d'esame )) non possono essere sostenute prima che ((
sia  trascorso un mese )) dalla data del rilascio dell'autorizzazione
per l'esercitazione di guida.
  9. (( A partire dal 1 gennaio 1995 )) la prova  pratica  di  guida,
con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria
A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
  10.  Tra  una  prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una
successiva prova (( deve trascorrere almeno un mese. ))
  11.  Gli  esami  possono  essere  sostenuti  entro  il  termine  di
validita'  dell'autorizzazione  per  l'esercitazione  di  guida.  Nel
limite di detta  validita'  e'  consentito  ripetere  per  una  volta
soltanto una delle due prove d'esame.
  12.  Una  volta  superati  favorevolmente  gli esami prescritti, il
competente  ufficio  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.   ((
rilascia  un  attestato  che  certifichi l'avvenuto superamento degli
esami di guida ma che, comunque, non abilita alla  guida.  Lo  stesso
ufficio  )) predispone la documentazione necessaria e la trasmette al
prefetto competente, che rilascia  la  patente  a  chi  ne  ha  fatto
richiesta  ai  sensi  dell'art.  116.  Le modalita' ed il termine del
rilascio sono determinati dal regolamento.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 61 del D.Lgs. n. 360/1993.