Art. 121. Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti 1. L'organico provinciale e' annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dall'applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti in condizione di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalita' speciali e ad indirizzo didattico differenziato, nonche' da quanto previsto dall'articolo 130. 2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo didattico della scuola elementare, e' costituito: a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi; b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi. 3. I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del plesso di titolarita' o di plessi diversi del circolo; qualora cio' non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarita' secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attivita' didattica di cui all'articolo 129. 4. I posti di sostegno sono determinati a norma dell'articolo 443.