Art. 121.
                          Vigilanza su enti
  1. Sono conservate allo Stato  le funzioni di vigilanza e controllo
sugli  enti pubblici  e  privati  che operano  su  scala nazionale  o
ultraregionale, ivi  compresi gli ordini e  collegi professionali. In
particolare, spettano  allo Stato  le funzioni di  approvazione degli
statuti  e di  autorizzazione  a modifiche  statutarie nei  confronti
degli enti summenzionati.
  2.  Ferme  restando  le  competenze  regionali  aventi  ad  oggetto
l'attivita'  assistenziale  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico  e le attivita' degli  istituti zooprofilattici
sperimentali,  sono  conservati  allo  Stato  il  riconoscimento,  il
finanziamento,  la   vigilanza  ed   il  controllo,   in  particolare
sull'attivita' di  ricerca corrente e finalizzata,  degli istituti di
ricovero e  cura a carattere  scientifico pubblici e privati  e degli
istituti zooprofilattici sperimentali.
  3. La  definizione, previa  intesa con la  Conferenza Statoregioni,
delle attivita'  di alta  specialita' e  dei requisiti  necessari per
l'esercizio delle stesse, nonche' il riconoscimento degli ospedali di
rilievo nazionale e di alta  specializzazione e la relativa vigilanza
sono di competenza dello Stato.  Restano ferme le competenze relative
all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera
a  norma  dell'articolo  4,  comma 12,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502,  e successive  modifiche  ed  integrazioni,
nonche' quelle previste dallo stesso articolo 4, comma 13.
  4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli
enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonche'
quelle gia' di  competenza delle regioni sulle  attivita' di servizio
rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.
 
          Nota all'art. 121:
            - Si trascrivono i commi 12 e 13 dell'art.  4  del  sopra
          richiamato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
            "12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto
          concerne   l'ospedale   Gallieria   di   Genova,   l'Ordine
          Mauriziano  e  gli  istituti   ed   enti   che   esercitano
          l'assistenza  ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43,
          secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  fermo
          restando  che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi
          ospedalieri al Servizio nazionale e' regolamentato  con  le
          modalita'  previste  dal  presente  articolo. Entro un anno
          dalla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  7
          dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed
          i     regolamenti     sulla     dotazione     organica    e
          sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per
          la parte compatibile, ai principi del presente decreto e  a
          quelli di cui all'art.  4, comma 7, della legge 30 dicembre
          1991,  n.  412,  e  sono approvati con decreto del Ministro
          della sanita'.
            13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu', appartenente
          alla  Santa  sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine
          di Malta ed il Servizio sanitario nazionale,  relativamente
          all'attivita'  assistenziale, sono disciplinati da appositi
          accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il
          Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano".