Art. 121 
 
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto  sul  corrispettivo
               dovuto e in credito d'imposta cedibile 
 
  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione, alternativamente: 
  a) per un contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo
dovuto fino a  un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  dovuto,
anticipato dal fornitore  che  ha  effettuato  gli  interventi  e  da
quest'ultimo  recuperato  sotto  forma  di  credito  d'imposta,   con
facolta' di successiva cessione del credito ad  altri  soggetti,  ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 
  b) per la trasformazione  del  corrispondente  importo  in  credito
d'imposta, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, ivi
inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
  2. In deroga all'articolo  14,  commi  2-ter,  2-sexies  e  3.1,  e
all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e
1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno  2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  per
le spese relative agli interventi di: 
  a) recupero del patrimonio edilizio  di  cui  all'articolo  16-bis,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917; 
  b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
  c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da
1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  di  cui  al
comma 4 dell'articolo 119; 
  d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,  ivi
inclusi quelli di sola  pulitura  o  tinteggiatura  esterna,  di  cui
all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  e) installazione  di  impianti  fotovoltaici  di  cui  all'articolo
16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n.  917,  ivi  compresi  gli  interventi  di  cui  ai  commi  5  e  6
dell'articolo 119 del presente decreto; 
  f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di
cui al comma 8 dell'articolo 119; 
  3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati
anche  in  compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate  residue  di
detrazione non fruite. Il  credito  d'imposta  e'  usufruito  con  la
stessa ripartizione in quote  annuali  con  la  quale  sarebbe  stata
utilizzata  la  detrazione.  La  quota  di  credito   d'imposta   non
utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti  di
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei  soggetti
di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli
31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori  e  i
soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
credito d'imposta in modo irregolare o in  misura  maggiore  rispetto
allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle  entrate
nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base  a
criteri selettivi e tenendo anche  conto  della  capacita'  operativa
degli  uffici,  alla  verifica  documentale  della  sussistenza   dei
presupposti che danno diritto alla detrazione  d'imposta  di  cui  al
comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600  e
all'articolo 27, commi da 16 a  20,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  5. Qualora sia accertata la mancata integrazione,  anche  parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,  l'Agenzia
delle entrate provvede al recupero dell'importo  corrispondente  alla
detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui  al  comma
1. L'importo  di  cui  al  periodo  precedente  e'  maggiorato  degli
interessi di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  e  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  6. Il recupero dell'importo di cui al comma  5  e'  effettuato  nei
confronti  del  soggetto  beneficiario  di  cui  al  comma  1,  fermo
restando,  in  presenza   di   concorso   nella   violazione,   oltre
all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo  18
dicembre 1997,  n.  472,  anche  la  responsabilita'  in  solido  del
fornitore che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei  cessionari  per  il
pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. 
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'   attuative   delle
disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle  relative
all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.