(CODICE CIVILE-art. 1218)
                             Art. 1218. 
 
                   (Responsabilita' del debitore). 
 
  Il debitore che non esegue esattamente  la  prestazione  dovuta  e'
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento  o
il ritardo e' stato determinato da impossibilita'  della  prestazione
derivante da causa a lui non imputabile.