ART. 122
               (informazione e consultazione pubblica)

   1.  Le  regioni  promuovono  la  partecipazione attiva di tutte le
parti  interessate  all'attuazione  della  parte  terza  del presente
decreto,    in    particolare    all'elaborazione,   al   riesame   e
all'aggiornamento  dei  Piani  di  tutela.  Su richiesta motivata, le
regioni  autorizzano  l'accesso  ai  documenti  di riferimento e alle
informazioni  in  base  ai  quali  e' stato elaborato il progetto del
Piano  di  tutela. Le regioni provvedono affinche', per il territorio
di  competenza  ricadente  nel distretto idrografico di appartenenza,
siano  pubblicati  e  resi  disponibili per eventuali osservazioni da
parte del pubblico:
    a)  il  calendario  e il programma di lavoro per la presentazione
del  Piano,  inclusa  una  dichiarazione  delle misure consultive che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui
il Piano si riferisce;
    b)  una  valutazione  globale provvisoria dei problemi prioritari
per  la  gestione  delle  acque nell'ambito del bacino idrografico di
appartenenza,  almeno  due  anni prima dell'inizio del periodo cui il
Piano si riferisce;
    c)  copia  del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
   2.  Per  garantire  l'attiva partecipazione e la consultazione, le
regioni  concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione
di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.
   3.  I  commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani
di tutela.