Art. 122 
 
                 Accordi quadro e aste elettroniche 
 
    1. Ai lavori di manutenzione si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 287, comma 1. 
    2. Ai lavori si applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli
288, 289, 290, 291, 292, 294, 295 e 296;  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'articolo 293, intendendosi il riferimento ivi
contenuto all'articolo 284 riferito all'articolo 121.