Art. 122 (L)
    Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

  1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia
negli  edifici  pubblici  e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, nonche', mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e
la manutenzione degli impianti esistenti.
  2.   Nei  casi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,
l'applicazione  del presente capo e' graduata in relazione al tipo di
intervento,  secondo  la tipologia individuata dall'articolo 3, comma
1, del presente testo unico.