(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 122)
                              Art. 122. 
               Obbligo del non riscosso come riscosso 

 
  La  consegna  del  riassunto  costituisce  il  ricevitore  debitore
dell'intero ammontare dei ruoli ai sensi dell'art. 63. 
  La vendita della cauzione dell'esattore non solleva  il  ricevitore
provinciale dall'obbligo del non riscosso  come  riscosso.  L'obbligo
permane  anche  per  la  prima  rata  in  scadenza  dopo  la  vacanza
dell'esattoria  determinata  dalla  decadenza  dell'esattore   o   da
qualsiasi altra causa, ma rimane sospeso per le rate successive e per
le  esattorie  affidate  al  delegato  governativo  durante,  la  cui
gestione il ricevitore versa soltanto le somme da costoro riscosse  e
pagate. 
  In seguito alla comunicazione  della  nomina  del  nuovo  esattore,
l'obbligo del non riscosso come riscosso si applica anche alle  somme
scadute e non pagate durante la vacanza dell'esattoria e la  gestione
del delegato governativo. Tali somme, dedotti gli importi  che  siano
stati anticipati in virtu' del presente articolo,  sono  versate  dal
ricevitore nelle tre rate previste dall'art. 112.