Art. 122. Obbligo del non riscosso come riscosso La consegna del riassunto costituisce il ricevitore debitore dell'intero ammontare dei ruoli ai sensi dell'art. 63. La vendita della cauzione dell'esattore non solleva il ricevitore provinciale dall'obbligo del non riscosso come riscosso. L'obbligo permane anche per la prima rata in scadenza dopo la vacanza dell'esattoria determinata dalla decadenza dell'esattore o da qualsiasi altra causa, ma rimane sospeso per le rate successive e per le esattorie affidate al delegato governativo durante, la cui gestione il ricevitore versa soltanto le somme da costoro riscosse e pagate. In seguito alla comunicazione della nomina del nuovo esattore, l'obbligo del non riscosso come riscosso si applica anche alle somme scadute e non pagate durante la vacanza dell'esattoria e la gestione del delegato governativo. Tali somme, dedotti gli importi che siano stati anticipati in virtu' del presente articolo, sono versate dal ricevitore nelle tre rate previste dall'art. 112.