Art. 122. 
   Adeguamento delle universita' non statali alla nuova disciplina 
 
  Sino all'entrata  in  vigore  della  legge  sulle  universita'  non
statali, il cui progetto dovra' essere presentato  dal  Governo  alle
Camere  entro  il  31  ottobre  1980,  sono   consentiti   contributi
finanziari alle universita' stesse, nei termini e con le modalita' di
cui  al  successivo  comma,  a  sgravio  del  maggior   onere   dalle
universita'  predette  sopportato  per  il   personale   docente   in
dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che  esse
adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del  personale  docente
contenuta nel presente decreto. Tali contributi non potranno comunque
protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82. 
  Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della  pubblica
istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto
con il Ministro del tesoro, determina per ciascun anno accademico,  i
contributi di cui al precedente comma, tenendo  conto,  per  ciascuna
delle universita' non statali interessate: 
    a) della consistenza dell'organico  del  personale  docente,  con
particolare riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai  sensi  del
presente decreto; 
    b) delle condizioni finanziarie delle universita' stesse; 
    c) degli orientamenti programmatici del  Governo  in  materia  di
statizzazione delle universita' non statali, anche in riferimento  al
piano biennale transitorio di cui al precedente art. 2, ultima comma. 
  Nello stesso periodo fissato dal primo comma del presente articolo,
le  universita'  non  statali   potranno   conferire   contratti   di
insegnamento anche a professori delle universita' statali.