Art. 122 
                    Trasformazione della societa' 
 
  1. La trasformazione della societa' non  costituisce  realizzo  ne'
distribuzione delle plusvalenze e  minusvalenze  dei  beni,  comprese
quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 
  2. In caso di trasformazione di una societa'  soggetta  all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche in societa' non soggetta a  tale
imposta, o viceversa, il reddito del periodo  compreso  tra  l'inizio
del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la  trasformazione
e'  determinato  secondo  le  disposizioni  applicabili  prima  della
trasformazione in base alle risultanze di apposito conto dei profitti
e delle perdite. 
  3.  Nel  caso  di  trasformazione  di  una  societa'  non  soggetta
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' soggetta
a tale imposta le riserve costituite prima della  trasformazione  con
utili  imputati  ai  soci  a  norma  dell'articolo  5,  se  dopo   la
trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della
loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di
distribuzione  e  l'imputazione  di  esse  a  capitale  non  comporta
l'applicazione del comma 2 dell'articolo 44. 
  4. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta  all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche in societa' non soggetta a  tale
imposta le riserve costituite  prima  della  trasformazione,  escluse
quelle di cui al comma 1 dell'articolo 44, sono imputate ai  soci,  a
norma dell'articolo 5: 
    a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate
per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo  la
trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della  loro
origine; 
    b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se  non
siano iscritte in  bilancio  o  vi  siano  iscritte  senza  la  detta
indicazione. Ai soci compete in entrambe le  ipotesi  il  credito  di
imposta di cui all'articolo 14 a condizione che la dichiarazione  dei
redditi della societa' rechi le indicazioni prescritte  nel  comma  7
dell'articolo 105; il credito di imposta non spetta per le riserve di
cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 105 ed  e'
ridotto del 15 per cento per quelle di cui al comma  4  dello  stesso
articolo.