(Norme-art. 122)
                              Art. 122 
             (Trasmissione della richiesta di convalida) 
  1. Con la richiesta di convalida  prevista  dall'articolo  390  del
codice, il pubblico ministero trasmette  al  giudice  il  verbale  di
arresto o di  fermo  e  copia  della  documentazione  attestante  che
l'arrestato o il fermato e' stato tempestivamente condotto nel  luogo
di custodia; trasmette altresi' il decreto di fermo  emesso  a  norma
dell'articolo 384 comma 1 del codice.