Art. 122.
                       Esercitazioni di guida
  1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la  patente  di
guida  ovvero  per  l'estensione  di validita' della patente ad altre
categorie di veicoli  ed  e'  in  possesso  dei  requisiti  fisici  e
psichici  prescritti  e' rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi
alla guida.
  2.  L'autorizzazione  consente  all'aspirante  di  esercitarsi   su
veicoli  delle categorie per le quali e' stata richiesta la patente o
l'estensione di validita' della medesima, purche' al  suo  fianco  si
trovi,  in  funzione  di  istruttore, persona di eta' non superiore a
sessantacinque  anni,  munita  di  patente  valida  per   la   stessa
categoria,  conseguita  da  almeno  dieci  anni, ovvero valida per la
categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare
sulla   marcia   del   veicolo,   intervenendo   tempestivamente   ed
efficacemente  in  caso di necessita'. Se il veicolo non e' munito di
doppi comandi a  pedale  almeno  per  il  freno  di  servizio  e  per
l'innesto  a  frizione,  l'istruttore non puo' avere eta' superiore a
sessanta anni.
  3. Agli aspiranti autorizzati  ad  esercitarsi  per  conseguire  la
patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma
quelle di cui al comma 5.
  4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono
essere  muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica
"P". Tale contrassegno e' sostituito per i veicoli  delle  autoscuole
con   la   scritta   "scuola   guida".  Le  caratteristiche  di  tali
contrassegni e le modalita' di applicazione saranno  determinate  nel
regolamento.
  5.  Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto,
oltre al conducente, altra persona in  funzione  di  istruttore  sono
consentite in luoghi poco frequentati.
  6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi.
  7.  Chiunque  guida  senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma
avendo a fianco, in funzione  di  istruttore,  persona  provvista  di
patente  di  guida  ai  sensi  del comma 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  cinquecentomila  a
lire duemilioni. La stessa sanzione si applica alla persona che funge
da istruttore.
  8.  Chiunque,  autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a
fianco, in funzione  di  istruttore,  persona  provvista  di  patente
valida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Alla   violazione   consegue   la   sanzione   accessoria  del  fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue
la sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila.
  9.  Chiunque  viola  le  disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila.