Art. 122. Disapplicazione disposizioni particolari dei precedenti C.C.N.L. 1. Con l'entrata in vigore del presente C.C.N.L. ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente C.C.N.L. (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli: art. 39, commi 1, 2 , 3 e 5 del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004 come modificato dall'art. 16, comma 2, del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 dell'Area IV e Art. 38, commi 1, 2 , 3 e 5 del C.C.N.L del 10 febbraio 2004 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Modalita' di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali); art. 11 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 II biennio economico dell'Area IV e art. 10 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 II biennio economico dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Verifiche); art. 60 del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 dell'Area IV e art. 55 del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Conferme); art. 8, comma 2 del C.C.N.L. del 17 ottobre 2008 (Entrata a regime dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) dell'Area III.