Art. 122
Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati
per fronteggiare l'emergenza da COVID-19
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti
d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo
dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli
stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19:
a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
di cui all'articolo 120;
d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e
l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La quota di credito non utilizzata nell'anno non puo' essere
utilizzata negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti
Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito
d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei
confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da
effettuarsi in via telematica.