Art. 122. 
                       Esercitazioni di guida 
 
  1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la  patente  di
guida ovvero per l'estensione di validita'  della  patente  ad  altre
categorie di veicoli  ed  e'  in  possesso  dei  requisiti  fisici  e
psichici prescritti e' rilasciata un' autorizzazione per  esercitarsi
alla  guida,  previo  superamento  della  prova  di  controllo  delle
cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo  121,  che  deve  avvenire
entro sei mesi dalla data  di  presentazione  della  domanda  per  il
conseguimento della patente. Entro  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente non sono consentite piu' di due prove. (99) 
  2.  L'autorizzazione  consente  all'aspirante  di  esercitarsi   su
veicoli delle categorie per le quali e' stata richiesta la patente  o
l'estensione di validita' della medesima, purche' al  suo  fianco  si
trovi, in funzione di istruttore, persona di  eta'  non  superiore  a
sessantacinque  anni,  munita  di  patente  valida  per   la   stessa
categoria, conseguita da almeno dieci  anni,  ovvero  valida  per  la
categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare
sulla   marcia   del   veicolo,   intervenendo   tempestivamente   ed
efficacemente in caso di necessita'. PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  9
FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  4  APRILE
2012, N. 35. 
  3. Agli aspiranti autorizzati  ad  esercitarsi  per  conseguire  la
patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma
quelle di cui al comma 5. 
  4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono
essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera  alfabetica
"P". Tale contrassegno e' sostituito per i veicoli  delle  autoscuole
con  la  scritta  "scuola  guida".   Le   caratteristiche   di   tali
contrassegni e le modalita' di applicazione saranno  determinate  nel
regolamento. 
  5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere  posto,
oltre al conducente, altra persona in  funzione  di  istruttore  sono
consentite in luoghi poco frequentati. 
  5-bis. L'aspirante al  conseguimento  della  patente  di  guida  di
categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o  su  strade
extraurbane e in condizione di visione notturna presso  un'autoscuola
con istruttore abilitato e  autorizzato.  Con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la  disciplina  e
le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di  cui  al  presente
comma. (99) 
  6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi. 
  7. Chiunque guida senza l'autorizzazione  per  l'esercitazione,  ma
avendo a fianco, in funzione  di  istruttore,  persona  provvista  di
patente di guida ai sensi del comma  2,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma ((da € 431 a € 1.734)).  La
stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore. (19)
(29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) ((145)) 
  8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza  avere  a
fianco, in funzione  di  istruttore,  persona  provvista  di  patente
valida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma ((da € 431 a €  1.734)).  Alla  violazione
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del  veicolo
per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma ((da € 87 a € 345)). (19) (29)  (43)  (52)
(64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) ((145)) 
  9. Chiunque viola le disposizioni di cui al  comma  4  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a €
345)). (19) (29) (43) (52) (64)(80) (89) (101) (114) (124) ((145)) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (99) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto: 
    - (con l'art. 20, comma 3) che "Il comma 1 dell'articolo 122  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a)
del comma 2 del presente articolo, si applica  alle  domande  per  il
conseguimento della patente  di  guida  presentate  a  decorrere  dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge"; 
    - (con l'art. 20, comma 4) che "Il decreto di cui al comma  5-bis
dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto
dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, e' adottato entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge." 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22  dicembre  2010  (in  G.U.  31/12/2010,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19  dicembre  2012  (in  G.U.  31/12/2012,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2012,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.