Art. 1229. (Clausole di esonero da responsabilita'). E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilita' del debitore per dolo o per colpa grave. E' nullo altresi' qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilita' per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.