(CODICE CIVILE-art. 1229)
                             Art. 1229. 
 
              (Clausole di esonero da responsabilita'). 
 
  E' nullo qualsiasi patto che esclude o  limita  preventivamente  la
responsabilita' del debitore per dolo o per colpa grave. 
 
  E' nullo altresi'  qualsiasi  patto  preventivo  di  esonero  o  di
limitazione di responsabilita'  per  i  casi  in  cui  il  fatto  del
debitore o dei suoi  ausiliari  costituisca  violazione  di  obblighi
derivanti da norme di ordine pubblico.