Art. 123 
                     (Dati relativi al traffico) 
 
 
   1. I dati relativi al  traffico  riguardanti  abbonati  ed  utenti
trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di  un
servizio di comunicazione elettronica accessibile  al  pubblico  sono
cancellati o resi anonimi quando non  sono  piu'  necessari  ai  fini
della trasmissione della comunicazione elettronica,  fatte  salve  le
disposizioni dei commi 2, 3 e 5. 
   2. Il trattamento  dei  dati  relativi  al  traffico  strettamente
necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di  pagamenti
in caso di interconnessione, e' consentito al fornitore,  a  fini  di
documentazione in caso  di  contestazione  della  fattura  o  per  la
pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva
l'ulteriore specifica conservazione necessaria  per  effetto  di  una
contestazione anche in sede giudiziale. 
   3. Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico puo' trattare i dati di cui al comma 2  nella
misura e per la durata necessarie a fini  di  commercializzazione  di
servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi  a
valore aggiunto,  solo  se  l'abbonato  o  l'utente  cui  i  dati  si
riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che e'  revocabile
in ogni momento. 
   4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13  il  fornitore
del servizio informa l'abbonato o  l'utente  sulla  natura  dei  dati
relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata
del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3. 
   5. Il trattamento dei  dati  personali  relativi  al  traffico  e'
consentito unicamente ad incaricati del trattamento  che  operano  ai
sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorita' del  fornitore  del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al  pubblico  o,  a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di  comunicazioni
e che si occupano della fatturazione o della gestione  del  traffico,
di analisi per canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o  della
commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o  della
prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento e' limitato
a quanto e'  strettamente  necessario  per  lo  svolgimento  di  tali
attivita' e deve  assicurare  l'identificazione  dell'incaricato  che
accede  ai  dati  anche  mediante  un'operazione  di   interrogazione
automatizzata. 
   6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' ottenere i
dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della
risoluzione    di    controversie    attinenti,    in    particolare,
all'interconnessione o alla fatturazione.