Articolo 123
       Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
               consultabilita' dei documenti riservati

   1.   Il   Ministro   dell'interno,  previo  parere  del  direttore
dell'Archivio  di  Stato  competente  e  udita  la commissione per le
questioni  inerenti  alla  consultabilita'  degli  atti  di  archivio
riservati,   istituita   presso   il   Ministero  dell'interno,  puo'
autorizzare  la  consultazione  per  scopi  storici  di  documenti di
carattere  riservato  conservati  negli  archivi di Stato anche prima
della  scadenza  dei  termini  indicati  nell'articolo  122, comma 1.
L'autorizzazione  e'  rilasciata,  a  parita'  di condizioni, ad ogni
richiedente.
   2.  I  documenti  per  i  quali e' autorizzata la consultazione ai
sensi  del  comma  1  conservano  il  loro  carattere riservato e non
possono essere diffusi.
   3.  Alle  disposizioni  dei  commi  1 e 2 e' assoggettata anche la
consultazione  per  scopi storici di documenti di carattere riservato
conservati  negli  archivi  storici  delle  regioni, degli altri enti
pubblici   territoriali  nonche'  di  ogni  altro  ente  ed  istituto
pubblico.  Il  parere  di  cui  al comma 1 e' reso dal soprintendente
archivistico.