Articolo 123 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilita' dei documenti riservati 1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, puo' autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione e' rilasciata, a parita' di condizioni, ad ogni richiedente. 2. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi. 3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 e' assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 e' reso dal soprintendente archivistico.