Art. 123.
                          Danno risarcibile
  1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
    a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
    b) la  distruzione  o  il  deterioramento di una cosa diversa dal
prodotto  difettoso,  purche' di tipo normalmente destinato all'uso o
consumo privato e cosi' principalmente utilizzata dal danneggiato.
  2.  Il  danno a cose e' risarcibile solo nella misura che ecceda la
somma di euro trecentottantasette.