Art. 123
         (trasmissione delle informazioni e delle relazioni)

   1.  Contestualmente  alla  pubblicazione  dei  Piani  di tutela le
regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti
successivi  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.
   2.  Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo
inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni
dettate,  in  materia di modalita' di trasmissione delle informazioni
sullo  stato  di  qualita'  dei  corpi idrici e sulla classificazione
delle acque, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
con apposito decreto, relazioni sintetiche concernenti:
    a)  l'attivita'  conoscitiva di cui all'articolo 118 entro dodici
mesi  dalla  data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.  I  successivi  aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a
partire dal febbraio 2010;
    b)   i   programmi   di   monitoraggio  secondo  quanto  previsto
all'articolo  120  entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della  parte terza del presente decreto e successivamente con cadenza
annuale.
   3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o
dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni trasmettono al
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio una relazione
sui  progressi  realizzati  nell'attuazione  delle  misure  di base o
supplementari di cui all'articolo 116.