Art. 123 (L)
Progettazione,  messa  in opera ed esercizio di edifici e di impianti
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)

  1.  Ai  nuovi  impianti,  lavori,  opere, modifiche, installazioni,
relativi  alle  fonti  rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio   e   all'uso   razionale  dell'energia,  si  applicano  le
disposizioni  di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle
norme  urbanistiche,  di  tutela  artistico-storica e ambientale. Gli
interventi  di  utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali
non  sono  soggetti  ad  autorizzazione specifica e sono assimilati a
tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari e di pompe
di  calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente
alla  produzione  di  acqua calda e di aria negli edifici esistenti e
negli   spazi  liberi  privati  annessi,  e'  considerata  estensione
dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.
  2.  Per  gli  interventi  in  parti  comuni  di  edifici,  volti al
contenimento   del   consumo   energetico  degli  edifici  stessi  ed
all'utilizzazione  delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della
legge  9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo
8  della  legge  medesima,  sono  valide  le relative decisioni prese
a maggioranza delle quote millesimali.
  3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere
progettati  e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica.
  4.  Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con
riguardo  ai  momenti  della  progettazione,  della  messa in opera e
dell'esercizio,  le caratteristiche energetiche degli edifici e degli
impianti  non  di  processo ad essi associati, nonche' dei componenti
degli edifici e degli impianti.
  5.   Per   le  innovazioni  relative  all'adozione  di  sistemi  di
termoregolazione   e   di  contabilizzazione  del  calore  e  per  il
conseguente  riparto  degli oneri di riscaldamento in base al consumo
effettivamente   registrato,   l'assemblea   di   condominio   decide
a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
  6.  Gli  impianti  di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione,  il  cui  permesso  di costruire, sia rilasciato dopo il
25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da
consentire   l'adozione   di   sistemi   di   termoregolazione  e  di
contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare.
  7.  Negli  edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico
e'  fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi
favorendo  il  ricorso  a  fonti  rinnovabili di energia o assimilate
salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
  8.  La  progettazione  di  nuovi edifici pubblici deve prevedere la
realizzazione  di  ogni  impianto,  opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
 
          Note all'art. 123:
              - La  legge  9 gennaio  1991,  n.  10, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  16 gennaio  1991,  n.  13, supplemento
          ordinario,   reca:   "Norme   per  l'attuazione  del  Piano
          energetico   nazionale   in   materia   di   uso  razionale
          dell'energia,  di  risparmio energetico e di sviluppo delle
          fonti rinnovabili di energia".
              - Si  riporta  l'art.  1 della legge 9 gennaio 1991, n.
          10:
              "Art.  1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Al
          fine   di   migliorare   i   processi   di   trasformazione
          dell'energia,   di  ridurre  i  consumi  di  energia  e  di
          migliorare   le  condizioni  di  compatibilita'  ambientale
          dell'utilizzo  dell'energia a parita' di servizio reso e di
          qualita'   della   vita,   le  norme  del  presente  titolo
          favoriscono  ed  incentivano,  in  accordo  con la politica
          energetica   della   Comunita'   economica  europea,  l'uso
          razionale  dell'energia,  il  contenimento  dei  consumi di
          energia  nella  produzione  e  nell'utilizzo  di manufatti,
          l'utilizzazione  delle  fonti  rinnovabili  di  energia, la
          riduzione  dei  consumi  specifici  di energia nei processi
          produttivi,  una piu' rapida sostituzione degli impianti in
          particolare   nei   settori   a   piu'  elevata  intensita'
          energetica,  anche  attraverso il coordinamento tra le fasi
          di   ricerca  applicata,  di  sviluppo  dimostrativo  e  di
          produzione industriale.
              2.  La  politica di uso razionale dell'energia e di uso
          razionale  delle  materie  prime  energetiche  definisce un
          complesso  di  azioni organiche dirette alla promozione del
          risparmio  energetico,  all'uso  appropriato delle fonti di
          energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi
          tecnologici  che  utilizzano  o  trasformano  energia, allo
          sviluppo   delle   fonti   rinnovabili   di  energia,  alla
          sostituzione    delle    materie   prime   energetiche   di
          importazione.
              3.  Ai fini della presente legge sono considerate fonti
          rinnovabili  di  energia  o  assimilate: il sole, il vento,
          l'energia  idraulica,  le risorse geotermiche, le maree, il
          moto  ondoso  e  la  trasformazione dei rifiuti organici ed
          inorganici   o   di  prodotti  vegetali.  Sono  considerate
          altresi' fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili
          di   energia:  la  cogenerazione,  intesa  come  produzione
          combinata  di energia elettrica o meccanica e di calore, il
          calore  recuperabile  nei  fumi  di  scarico  e da impianti
          termici,  da  impianti elettrici e da processi industriali,
          nonche' le altre forme di energia recuperabile in processi,
          in  impianti  e  in  prodotti  ivi  compresi  i risparmi di
          energia     conseguibili     nella     climatizzazione    e
          nell'illuminazione    degli    edifici    con    interventi
          sull'involucro  edilizio  e  sugli  impianti. Per i rifiuti
          organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed
          in   particolare   la  normativa  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10 settembre 1982, n. 915, e
          successive  modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge
          31 agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  29 ottobre  1987,  n. 441, e al decreto-legge
          9 settembre  1988,  n.  397, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
              4.  L'utilizzazione  delle  fonti  di energia di cui al
          comma  3 e' considerata di pubblico interesse e di pubblica
          utilita'  e  le  opere  relative sono equiparate alle opere
          dichiarate     indifferibili     e    urgenti    ai    fini
          dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.".
              - Si riporta per completezza l'intero testo dell'art. 4
          della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
              "Art.    4   (Norme   attuative   e   sulle   tipologie
          tecnico-costruttive).  -  1. Entro centottanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
          del    Presidente   della   Repubblica,   adottato   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori
          pubblici,  di  concerto con il Ministro dell'industria, del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentiti   il  Consiglio
          nazionale  delle  ricerche  (CNR),  l'ENEA, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, sono emanate
          norme  che,  anche  nel  quadro  delle  indicazioni e delle
          priorita'  della  legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
          modificazioni   ed   integrazioni,  definiscono  i  criteri
          generali  tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia
          sovvenzionata   e   convenzionata  nonche'  per  l'edilizia
          pubblica  e  privata,  anche riguardo alla ristrutturazione
          degli  edifici  esistenti, che facilitino il raggiungimento
          degli  obiettivi  di  cui  all'art.  1 e al titolo II. Tali
          norme  sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni
          due anni.
              2.  Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  in relazione agli obiettivi di cui
          all'art.  1,  emana con decreto la normativa tecnica al cui
          rispetto e' condizionato il rilascio delle autorizzazioni e
          la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi
          per la realizzazione di opere pubbliche.
              3.  Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  con decreto del Presidente
          della   Repubblica,   adottato   previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato,  su  proposta  del Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste,  di  concerto  con il Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentiti il CNR, l'ENEA, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          emanate  norme  per  definire  i  criteri  generali  per la
          costruzione   o   la  ristrutturazione  degli  impianti  di
          interesse  agricolo,  zootecnico e forestale che facilitino
          il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.
              4.  Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  con decreto del Presidente
          della   Repubblica,   adottato   previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato,   su   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentiti  il  CNR, gli enti
          energetici,  le  regioni e le province autonome di Trento e
          di   Bolzano,   nonche'   le   associazioni   di  categoria
          interessate   e   le  associazioni  di  istituti  nazionali
          operanti  per  l'uso  razionale  dell'energia, sono emanate
          norme   per   il   contenimento  dei  consumi  di  energia,
          riguardanti  in  particolare  progettazione, installazione,
          esercizio  e  manutenzione  degli  impianti  termici,  e  i
          seguenti  aspetti:  determinazione  delle  zone climatiche;
          durata   giornaliera  di  attivazione  nonche'  periodi  di
          accensione  degli  impianti  termici;  temperatura  massima
          dell'aria   negli   ambienti   degli   edifici  durante  il
          funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione
          e   adeguamento   delle  infrastrutture  di  trasporto,  di
          ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di
          favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici
          e privati per le finalita' di cui all'art. 1.
              5.   Per   le   finalita'  di  cui  all'art.  1,  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente   legge,   con   decreto   del   Presidente  della
          Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  parere  del  Consiglio di Stato, su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  d'intesa  con il Ministro dei trasporti,
          sono   emanate   norme  per  il  contenimento  dei  consumi
          energetici  in materia di reti e di infrastrutture relative
          ai  trasporti  nonche'  ai  mezzi di trasporto terrestre ed
          aereo pubblico e privato.
              6.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sentiti  i  Ministri  interessati,  puo'
          emanare  norme  specifiche, efficaci anche solo per periodi
          limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi
          energetici.
              7.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  da  emanarsi entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge, sono emanate
          norme   idonee  a  rendere  apprezzabile  il  conseguimento
          dell'obiettivo    dell'uso    razionale    dell'energia   e
          dell'utilizzo  di  fonti rinnovabili di energia nei criteri
          di  aggiudicazione  delle  gare  di  appalto economicamente
          rilevanti  per  la  fornitura  di  beni o servizi per conto
          della  pubblica  amministrazione, degli enti territoriali e
          delle  relative  aziende, degli istituti di previdenza e di
          assicurazione.  Tale normativa e' inserita di diritto nella
          normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati
          relativi.".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 1120 e 1136 del
          codice civile:
              "Art.   1120   (Innovazioni).   -   I   condomini,  con
          la maggioranza  indicata  dal  quinto comma dell'art. 1136,
          possono   disporre   tutte   le   innovazioni   dirette  al
          miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
          delle cose comuni .
              Sono   vietate   le   innovazioni  che  possano  recare
          pregiudizio   alla   stabilita'   o   alla   sicurezza  del
          fabbricato,  che ne alterino il decoro architettonico o che
          rendano   talune  parti  comuni  dell'edificio  inservibili
          all'uso o al godimento anche di un solo condomino.".
              "Art.  1136  (Costituzione  dell'assemblea  e validita'
          delle   deliberazioni).   -   L'assemblea  e'  regolarmente
          costituita   con   l'intervento   di  tanti  condomini  che
          rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e
          i due terzi dei partecipanti al condominio.
              Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di
          voti  che  rappresenti  la maggioranza  degli intervenuti e
          almeno la meta' del valore dell'edificio.
              Se  l'assemblea  non  puo'  deliberare  per mancanza di
          numero,  l'assemblea di seconda convocazione delibera in un
          giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non
          oltre  dieci  giorni  dalla  medesima;  la deliberazione e'
          valida  se  riporta  un  numero  di voti che rappresenti il
          terzo  dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del
          valore dell'edificio.
              Le  deliberazioni  che concernono la nomina e la revoca
          dell'amministratore  o  le liti attive e passive relative a
          materie      che      esorbitano     dalle     attribuzioni
          dell'amministratore  medesimo, nonche' le deliberazioni che
          concernono  la  ricostruzione  dell'edificio  o riparazioni
          straordinarie  di  notevole  entita'  devono  essere sempre
          prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
              Le  deliberazioni  che hanno per oggetto le innovazioni
          previste  dal  primo  comma  dell'art.  1120  devono essere
          sempre  approvate  con  un  numero  di voti che rappresenti
          la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi
          del valore dell'edificio.
              L'assemblea  non  puo'  deliberare,  se  non consta che
          tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
              Delle  deliberazioni  dell'assemblea si redige processo
          verbale    da    trascriversi   in   un   registro   tenuto
          dall'amministratore.".