(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 123)
                              Art. 123. 
       Comunicazione all'esattore della cartella dei pagamenti 

 
  Il ricevitore provinciale, almeno nove giorni prima della  scadenza
di ciascuna rata, comunica con lettera  raccomandata  agli  esattori,
distintamente per ogni ruolo, l'ammontare delle somme da  versare  ai
sensi del primo comma dell'art. 61, numeri 1) e 2). 
  La mancanza o l'inesattezza di tale comunicazione non dispensa  gli
esattori dall'obbligo di effettuare il versamento delle somme  dovute
alle scadenze stabilite e dal pagamento dell'indennita'  di  mora  in
caso di ritardo.