Art. 123 (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121 nonche' dagli articoli 449 comma 1 e 566 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di necessita' o di urgenza, il giudice puo' disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a se'.