(Norme-art. 123)
                              Art. 123 
          (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida) 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121 nonche'  dagli  articoli
449 comma 1 e 566 del codice, l'udienza di convalida  si  svolge  nel
luogo dove l'arrestato o il fermato e'  custodito.  Tuttavia,  quando
sussistono specifici motivi di necessita' o di  urgenza,  il  giudice
puo' disporre il trasferimento dell'arrestato o del  fermato  per  la
comparizione davanti a se'.