Art. 123.
                             Autoscuole
  1.  Le  scuole  per  l'educazione  stradale,  l'istruzione   e   la
formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
  2.  Le  autoscuole  sono  soggette  ad  autorizzazione  e vigilanza
amministrativa da parte delle province  ed  a  vigilanza  tecnica  da
parte   degli  uffici  provinciali  della  Direzione  generale  della
M.C.T.C..
  3. I compiti delle province  in  materia  di  autorizzazione  e  di
vigilanza  amministrativa  sulle autoscuole sono svolti sulla base di
apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti,  nel  rispetto
dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica
sull'insegnamento  e  per la limitazione numerica delle autoscuole in
relazione alla popolazione, all'indice della  motorizzazione  e  alla
estensione del territorio.
  4.  Le  persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono
ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui  al
comma  2  deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e
dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del  suo  regolare
funzionamento  nei  confronti del concedente. Nel caso di societa' od
enti l'autorizzazione puo' essere rilasciata a persona  delegata  dal
legale  rappresentante della societa' od ente secondo quanto previsto
dal regolamento.
  5. L'autorizzazione e' rilasciata a chi  abbia  compiuto  gli  anni
ventuno,  risulti  di  buona  condotta  e sia in possesso di adeguata
capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di
abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le
persone giuridiche i  requisiti  richiesti  dal  presente  comma,  ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona  giuridica,  sono  richiesti  al legale rappresentante o, nel
caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata.
  6. L'autorizzazione  non  puo'  essere  rilasciata  ai  delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti
a  misure  amministrative  di  sicurezza  personali  o alle misure di
prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
  7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura  tecnica  e
didattica  e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei
dal Ministero dei trasporti,  che  rilascia  specifico  attestato  di
qualifica   professionale.   Qualora   piu'   scuole  autorizzate  si
consorzino e costituiscano un centro di  istruzione  automobilistica,
riconosciuto  dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con  decreto  del  Ministro
dei   trasporti,   le   dotazioni   complessive,   in   personale  ed
attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.
  8. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da  uno  a  tre  mesi
quando:
    a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
    b)  il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o
degli istruttori che non siano piu' ritenuti  idonei  dal  competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
    c)  il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio
provinciale della Direzione  generale  della  M.C.T.C.  ai  fini  del
regolare funzionamento dell'autoscuola.
  9. L'autorizzazione e' revocata quando:
    a)  siano  venuti  meno  la  capacita'  finanziaria e i requisiti
morali del titolare;
    b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
    c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di  sospensione
in un quinquennio.
  10.  Il  Ministro  dei  trasporti stabilisce, con propri decreti: i
requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti  di  idoneita'
degli  insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti;
le prescrizioni sui locali e  sull'arredamento  didattico,  anche  al
fine  di  consentire  l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la
durata dei corsi; i  programmi  di  esame  per  l'accertamento  della
idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di
esame per il conseguimento della patente di guida.
  11.   Chiunque   gestisce  un'autoscuola  senza  autorizzazione  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire  unmilione  a  lire quattromilioni. Dalla violazione consegue la
sanzione   amministrativa    accessoria    dell'immediata    chiusura
dell'autoscuola  e  di  cessazione della relativa attivita', ordinata
dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
  12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida
su veicoli  delle  autoscuole,  senza  essere  a  cio'  abilitato  ed
autorizzato,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per il  rilascio
della  autorizzazione  di  cui  al comma 2. Con lo stesso regolamento
saranno dettate  norme  per  lo  svolgimento,  da  parte  degli  enti
pubblici  non  economici,  dell'attivita'  di  consulenza, secondo la
legge 8 agosto 1991, n. 264 (a).
 
             (a) Per il titolo della legge n.  264/1991  si  veda  la
          nota (b) all'art. 92.