Art. 123 
 
 
Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  "esprime  parere"
sono inserite le seguenti: ", previo contraddittorio,"; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 123: 
              - Si riporta l'art.  211  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 211 (Pareri di precontenzioso dell'ANAC). - 1. Su
          iniziativa della stazione appaltante o di una o piu'  delle
          altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio,
          relativamente a questioni insorte  durante  lo  svolgimento
          delle  procedure  di  gara,  entro  trenta   giorni   dalla
          ricezione della richiesta. Il parere obbliga le  parti  che
          vi abbiano  preventivamente  acconsentito  ad  attenersi  a
          quanto  in  esso  stabilito.  Il   parere   vincolante   e'
          impugnabile innanzi ai competenti  organi  della  giustizia
          amministrativa ai sensi dell'articolo 120  del  codice  del
          processo amministrativo. In caso  di  rigetto  del  ricorso
          contro  il  parere  vincolante,  il   giudice   valuta   il
          comportamento della parte ricorrente ai  sensi  e  per  gli
          effetti  dell'articolo   26   del   codice   del   processo
          amministrativo. 
              2. (abrogato).".