ART. 124 
                         (criteri generali) 
 
  1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 
   2. L'autorizzazione e' rilasciata al  titolare  dell'attivita'  da
cui origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti  conferiscano  ad
un terzo soggetto, titolare dello scarico  finale,  le  acque  reflue
provenienti  dalle  loro   attivita',   oppure   qualora   tra   piu'
stabilimenti sia  costituito  un  consorzio  per  l'effettuazione  in
comune dello scarico delle acque reflue provenienti  dalle  attivita'
dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo  al  titolare
dello scarico finale o  al  consorzio  medesimo,  ferme  restando  le
responsabilita' dei singoli titolari delle attivita' suddette  e  del
gestore del relativo impianto di depurazione in  caso  di  violazione
delle disposizioni della parte terza del presente decreto. Ove uno  o
piu'  stabilimenti  effettuino  scarichi  in  comune  senza   essersi
costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico e'  rilasciata
al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio  del
provvedimento  di  autorizzazione  o   il   relativo   rinnovo   sono
subordinati all'approvazione  di  idoneo  progetto  comp  rovante  la
possibilita' tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi. 
   3.  Il  regime  autorizzatorio  degli  scarichi  di  acque  reflue
domestiche e  di  reti  fognarie,  servite  o  meno  da  impianti  di
depurazione delle acque reflue  urbane,  e'  definito  dalle  regioni
nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2. 
   4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque  reflue  domestiche
in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei  regolamenti
fissati dal  gestore  del  servizio  idrico  integrato  ed  approvati
dall'Autorita' d'ambito. 
   5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali
e' definito  dalle  regioni;  tali  scarichi  sono  ammessi  in  reti
fognarie nell'osservanza dei  regolamenti  emanati  dal  gestore  del
servizio  idrico  integrato  ed  in  conformita'   all'autorizzazione
rilasciata dall'Autorita' di ambito. 
   6. Le regioni disciplinano le fasi di  autorizzazione  provvisoria
agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il
tempo necessario al loro avvio. 
   7.   Salvo   diversa   disciplina   regionale,   la   domanda   di
autorizzazione e'  presentata  alla  provincia  ovvero  all'Autorita'
d'ambito  se  lo  scarico  e'  in  pubblica  fognatura.   L'autorita'
competente provvede  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della
domanda. Qualora detta autorita'  risulti  inadempiente  nei  termini
sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente  concessa
per i successivi sessanta giorni, salvo revoca. 
   8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, l'autorizzazione e' valida per quattro anni  dal  momento  del
rilascio. Un anno prima della scadenza  ne  deve  essere  chiesto  il
rinnovo.  Lo  scarico  puo'  essere  provvisoriamente  mantenuto   in
funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute  nella  precedente
autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo  provvedimento,  se  la
domanda di rinnovo  e'  stata  tempestivamente  presentata.  Per  gli
scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo  108,  il
rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non  oltre  sei
mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale  termine,  lo
scarico dovra' cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui
al comma 3 puo' prevedere per specifiche  tipologie  di  scarichi  di
acque reflue domestiche, ove soggetti  ad  autorizzazione,  forme  di
rinnovo tacito della medesima. 
   9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel  quale  sia  accertata
una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui,  oppure
in un corpo idrico non significativo,  l'autorizzazione  tiene  conto
del periodo di portata nulla e  della  capacita'  di  diluizione  del
corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e  limiti
al fine di garantire le capacita' autodepurative del corpo  ricettore
e la difesa delle acque sotterranee. 
   10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla
sua   localizzazione   e   alle   condizioni   locali   dell'ambiente
interessato,  l'autorizzazione  contiene  le  ulteriori  prescrizioni
tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni
ad  esso  funzionalmente  connesse,  avvenga  in   conformita'   alle
disposizioni della parte terza  del  presente  decreto  e  senza  che
consegua alcun pregiudizio per il  corpo  ricettore,  per  la  salute
pubblica e l'ambiente. 
   11.  Le  spese  occorrenti   per   l'effettuazione   di   rilievi,
accertamenti, controlli e sopralluoghi  necessari  per  l'istruttoria
delle domande di autorizzazione allo  scarico  previste  dalla  parte
terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita'
competente  determina,  preliminarmente  all'istruttoria  e  in   via
provvisoria, la somma che il  richiedente  e'  tenuto  a  versare,  a
titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda. 
La  medesima  Autorita',  completata  l'istruttoria,  provvede   alla
liquidazione definitiva  delle  spese  sostenute  sulla  base  di  un
tariffario dalla stessa approntato. 
   12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivita'  sia
trasferita in altro luogo,  ovvero  per  quelli  soggetti  a  diversa
destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi
uno   scarico    avente    caratteristiche    qualitativamente    e/o
quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente,  deve
essere  richiesta  una  nuova  autorizzazione   allo   scarico,   ove
quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non
abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere
data comunicazione all'autorita' competente, la quale, verificata  la
compatibilita'  dello  scarico  con  il  corpo  recettore,  adotta  i
provvedimenti che si rendano eventualmente necessari. 
 
          Nota all'art. 124:
              - Il   decreto  legislativo  18 febbraio  2005,  n.  59
          recante  "Attuazione  integrale  della  direttiva  96/61/CE
          relativa    alla    prevenzione   e   riduzione   integrate
          dell'inquinamento"  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          22 aprile 2005, n. 93, S.O.