Art. 124 (L) Limiti ai consumi di energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27) 1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Note all'art. 124: - Per il testo dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si vedano le note all'art. 123.