Art. 124. Imputazione e contabilizzazione dei versamenti ricevuti Per i versamenti fatti dall'esattore, il ricevitore provinciale deve osservare il disposto dell'art. 195 del testo unico 20 gennaio 1958, n. 645. Il ricevitore provinciale deve tenere distinti, in appositi registri o schedari, i conti con i singoli esattori.