(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 124)
                              Art. 124. 
       Imputazione e contabilizzazione dei versamenti ricevuti 
 
 
  Per i versamenti fatti  dall'esattore,  il  ricevitore  provinciale
deve osservare il disposto dell'art. 195 del testo unico  20  gennaio
1958, n. 645. 
  Il  ricevitore  provinciale  deve  tenere  distinti,  in   appositi
registri o schedari, i conti con i singoli esattori.