Art. 124 
                       Liquidazione ordinaria 
 
  1. In caso di liquidazione dell'impresa o della societa' il reddito
di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e
l'inizio della liquidazione e' determinato in base ad apposito  conto
dei profitti e delle perdite,  ovvero  a  norma  dell'articolo  79  o
dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti; il conto dei profitti
e delle perdite deve essere redatto, per le societa', in  conformita'
alle risultanze del conto  della  gestione  prescritto  dall'articolo
2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di  inizio
della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, e'  quella  in
cui ne viene data comunicazione all'ufficio  delle  imposte  mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. 
  2. Per le imprese individuali e per le societa' in nome  collettivo
e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo  al  periodo
compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato
in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di
cui agli articoli 79 e  80.  Se  la  liquidazione  si  protrae  oltre
l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla  residua
frazione  di  tale  esercizio  e  a  ciascun   successivo   esercizio
intermedio e' determinato in via provvisoria in  base  al  rispettivo
bilancio, ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo  80  se  ne
ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale. 
Se la liquidazione si protrae per  piu'  di  tre  esercizi,  compreso
quello  in  cui  ha  avuto  inizio,  nonche'  in   caso   di   omessa
presentazione del  bilancio  finale,  i  redditi  cosi'  determinati,
ancorche' gia' tassati separatamente a norma degli articoli 16 e  18,
si considerano definitivi e ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche  concorrono  a  formare   il   reddito   complessivo
dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei  soci
per i periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione si  chiude
in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. 
  3. Per le societa' soggette all'imposta sul reddito  delle  persone
giuridiche il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e  la
chiusura della  liquidazione  e'  determinato  in  base  al  bilancio
finale. Se la liquidazione si protrae oltre  l'esercizio  in  cui  ha
avuto inizio il  reddito  relativo  alla  residua  frazione  di  tale
esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e'  determinato
in via provvisoria in base al rispettivo bilancio,  salvo  conguaglio
in base  al  bilancio  finale;  le  perdite  di  esercizio  anteriori
all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di  questa  ai
sensi dell'articolo 102  sono  ammesse  in  diminuzione  in  sede  di
conguaglio.  Se  la  liquidazione  si  protrae  per  piu'  di  cinque
esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonche' in caso  di
omessa presentazione del bilancio finale, i  redditi  determinati  in
via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  i  redditi  compresi  nelle   somme
percepite o nei  beni  ricevuti  dai  soci,  ancorche'  gia'  tassati
separatamente a norma degli articoli 16 e 18, concorrono  a  formarne
il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza. 
  4. Per i redditi degli  immobili  non  strumentali  compresi  nella
liquidazione l'imposta locale sui redditi si applica in ogni  caso  a
titolo definitivo anche per  la  frazione  di  esercizio  e  per  gli
esercizi intermedi di cui ai commi 2 e 3.