(Norme-art. 124)
                              Art. 124 
    (Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio) 
  1.  Con  l'ordinanza  che  accoglie  la  richiesta   di   incidente
probatorio il giudice dispone la citazione delle persone  che  devono
comparire per l'assunzione della prova. Quando  occorre  procedere  a
una perizia, con la stessa ordinanza il giudice nomina il perito.