Art. 124 (a). Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici 1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente: a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indi- cate dall'art. 115, comma 1, lettera c); b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonche' delle macchine operatrici; c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali. 2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5. 3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. 4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito ai sensi dell'art. 116, comma 13. (( All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'art. 116, comma 12. ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 62 del D.Lgs. n. 360/1993.