Art. 124 (a).
                    Guida delle macchine agricole
                     e delle macchine operatrici
  1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con  conducente  a
terra,  nonche'  macchine  operatrici,  escluse  quelle a vapore, che
circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di  cui
all'art. 116, comma 3, e precisamente:
    a)  della categoria A, per la guida delle macchine agricole indi-
cate dall'art. 115, comma 1, lettera c);
    b) della categoria B,  per  la  guida  delle  macchine  agricole,
nonche' delle macchine operatrici;
    c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
  2.  Con  decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e
le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1  che,  eventualmente
adattati,  possono  essere  guidati da mutilati e minorati fisici con
patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma
5.
  3. Qualora non sia necessario prescrivere  adattamenti,  lo  stesso
decreto  di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei
veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati  da  mutilati  e
minorati fisici.
  4.  Chiunque  guida  macchine  agricole o macchine operatrici senza
essere munito della patente e' punito ai sensi dell'art.  116,  comma
13.  ((  All'incauto  affidamento  si  applica la disposizione di cui
all'art. 116, comma 12. ))
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 62 del D.Lgs. n. 360/1993.