Art. 124. 
           Verifica e adeguamento dei programmi didattici 
 
  1. Il Ministro della  pubblica  istruzione  procede  periodicamente
alla verifica e all'eventuale  adeguamento  dei  programmi  didattici
sulla base di  sistematiche  rilevazioni  da  effettuare  avvalendosi
degli ispettori  tecnici  e  degli  Istituti  regionali  di  ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativo. 
  2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione
acquisisce  il  parere  del  Consiglio   nazionale   della   pubblica
istruzione  e  ne  da'  preventiva   informazione   alle   competenti
Commissioni parlamentari.