Dichiarazione congiunta n. 1 In relazione a quanto previsto dall'art. 54 ,comma 2, lettera d) (Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria dei dirigenti), le parti si danno reciprocamente atto che la mobilita' volontaria non comporta l'assoggettamento ad un ulteriore periodo di prova. Dichiarazione congiunta n. 2 In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 10 (Ferie e recupero festivita' soppresse), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria generale Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. funzione pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dirigente. Dichiarazione congiunta n. 3 Con riferimento all'art. 72, comma 8, lettera b) (Codice disciplinare), le parti, in considerazione della gravita' e reiterazione di aggressioni a personale sanitario, ritengono non piu' tollerabile tale situazione e ritengono non ulteriormente differibile l'attivazione da parte delle autorita' competenti e delle aziende ed enti del S.S.N. di iniziative concrete di contrasto al fine di dare serenita' al difficile compito degli operatori e di garantire l'operativita' del servizio. Dichiarazione congiunta n. 4 Le parti, nella redazione delle norme contrattuali in materia disciplinare, hanno ritenuto utile, per favorire la massima conoscenza e chiarezza, fra i dirigenti, di una cosi' rilevante e delicata materia, inserire vari riferimenti alle norme di legge. Tali riferimenti, avendo finalita' meramente ricognitive, non costituiscono interventi contrattuali innovativi o modificativi sulle prescrizioni di legge. Dichiarazione congiunta n. 5 Al fine di incentivare l'adozione di misure per la prevenzione delle molestie sessuali e per la tutela della dignita' delle lavoratrici e dei lavoratori, le parti auspicano l'adozione, da parte degli enti, di codici di comportamento relativi alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, tenendo anche conto delle indicazioni gia' fornite con il codice tipo in materia, allegato al C.C.N.L. del 10 febbraio 2004 Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Art. 43 «Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro»). Dichiarazione congiunta n. 6 Con riferimento all'art. 20, comma 1, (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure), le parti auspicano che ci sia un intervento legislativo di definizione delle procedure e dei requisiti di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 251 del 10 agosto 2000. Dichiarazione congiunta n. 7 Con riferimento all'art. 89 (Indennita' di esclusivita'), le parti auspicano che si concluda il percorso normativo atto a garantire la possibilita' di opzione tra rapporto esclusivo o non esclusivo per la dirigenza delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 251 del 10 agosto 2000. Dichiarazione congiunta n. 8 Con riferimento al sistema di verifica e valutazione dei dirigenti, le parti si danno reciprocamente atto della necessita' di rivedere alcuni aspetti della disciplina della valutazione in particolare per quanto attiene gli effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione. Dichiarazione congiunta n. 9 Le parti si danno reciprocamente atto che l'attivita' di assistenza alle popolazioni detenute costituisce una rilevante criticita' con pesanti ricadute in termini di complessita' e responsabilita' professionali per il personale. In sede di trattazione delle materie previste dal titolo II sulle relazioni sindacali, saranno pertanto valutate le peculiari condizioni di lavoro dei dirigenti che operano nelle predette strutture penitenziarie. Dichiarazione congiunta n. 10 In analogia a quanto previsto per il comparto Sanita', le parti sono concordi nel ritenere che il prossimo rinnovo contrattuale debba affrontare la questione del riconoscimento, al personale che opera presso i SERD, di un'indennita' correlata all'obiettivo disagio di tali attivita'. Dichiarazione congiunta n. 11 Le parti esprimono l'auspicio che, attraverso futuri interventi normativi, possa essere risolto il problema del riconoscimento, al personale medico in attivita' di soccorso mediante elicottero, di una indennita' di rischio volo, correlata all'obiettivo disagio di tale attivita'. Dichiarazione congiunta n. 12 Le parti esprimono l'auspicio che attraverso interventi normativi o in sede di contrattazione collettiva nazionale, per tutti i comparti interessati dal fenomeno delle aggressioni e intimidazioni del personale, in particolare quello del Servizio sanitario nazionale che svolge compiti istituzionali e di servizio al di fuori o dentro le strutture sanitarie, si provveda in primo luogo ad opportuni sistemi di protezione preventiva e, ove occorra, al patrocinio legale da parte dell'azienda. Dichiarazione congiunta n. 13 Le parti ritengono opportuno effettuare un approfondimento sulla possibilita' di includere la retribuzione di posizione parte variabile nella base di calcolo utile ai fini dell'indennita' premio di servizio.