Art. 125.
                            Prescrizione
  1.  Il  diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno
in  cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del
danno, del difetto e dell'identita' del responsabile.
  2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia
a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe
dovuto  avere  conoscenza  di  un  danno  di  gravita'  sufficiente a
giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.