ART. 125
(domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)

   1.  La  domanda  di  autorizzazione  agli scarichi di acque reflue
industriali    deve    essere    corredata   dall'indicazione   delle
caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume
annuo  di  acqua  da  scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla
individuazione  del  punto  previsto  per  effettuare  i  prelievi di
controllo,  dalla  descrizione  del sistema complessivo dello scarico
ivi   comprese   le   operazioni  ad  esso  funzionalmente  connesse,
dall'eventuale  sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove
richiesto,  e  dalla  indicazione delle apparecchiature impiegate nel
processo  produttivo  e nei sistemi di scarico nonche' dei sistemi di
depurazione  utilizzati  per conseguire il rispetto dei valori limite
di emissione.
   2.  Nel  caso  di  scarichi  di  sostanze  di cui alla tabella 3/A
dell'Allegato  5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai
cicli  produttivi  indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di
cui al comma 1 deve altresi' indicare:
    a)   la   capacita'   di   produzione  del  singolo  stabilimento
industriale   che  comporta  la  produzione  o  la  trasformazione  o
l'utilizzazione  delle  sostanze di cui alla medesima tabella, oppure
la   presenza  di  tali  sostanze  nello  scarico.  La  capacita'  di
produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacita'
oraria   moltiplicata   per  il  numero  massimo  di  ore  lavorative
giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
    b)  il  fabbisogno  orario  di  acque per ogni specifico processo
produttivo.