Art. 125.
                      Disposizione dei montanti

  1.  I  montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i
cui  punti  di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un
metro; devono altresi' essere verticali o leggermente inclinati verso
la costruzione.
  2.  Per  le  impalcature  fino  ad  8 metri di altezza sono ammessi
montanti  singoli  in  un  sol  pezzo;  per  impalcature  di  altezza
superiore,  soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere
ad elementi singoli.
  3.  Il  piede  dei montanti deve essere solidamente assicurato alla
base  di  appoggio  o  di  infissione  in  modo che sia impedito ogni
cedimento in senso verticale ed orizzontale.
  4.  L'altezza  dei  montanti  deve  superare  di  almeno metri 1,20
l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
  5.  La  distanza  tra  due  montanti  consecutivi  non  deve essere
superiore  a  m  3,60;  puo'  essere consentita una maggiore distanza
quando  cio'  sia  richiesto  da  evidenti  motivi  di  esercizio del
cantiere,  purche',  in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti
da  un  progetto  redatto  da un ingegnere o architetto corredato dai
relativi calcoli di stabilita'.
  6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione
almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.