Art. 125 
 
Polizza di assicurazione per danni di  esecuzione  e  responsabilita'
                         civile verso terzi 
 
                    (art.103, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. L'esecutore dei lavori e' obbligato,  ai  sensi  dell'articolo
129, comma 1, del codice, a stipulare una  polizza  di  assicurazione
che copra i danni  subiti  dalle  stazioni  appaltanti  a  causa  del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di  impianti  ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori. Il bando di gara prevede che l'importo della somma assicurata
corrisponde  all'importo  del  contratto  ovvero,  dandone  specifica
motivazione, che detta somma sia superiore all'importo del contratto.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante  contro  la
responsabilita'  civile  per  danni  causati  a   terzi   nel   corso
dell'esecuzione dei lavori. 
    2. Il massimale per  l'assicurazione  contro  la  responsabilita'
civile verso terzi e' pari al cinque per cento della somma assicurata
per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000
di euro. 
    3. La copertura assicurativa decorre dalla data di  consegna  dei
lavori e cessa alla data di emissione  del  certificato  di  collaudo
provvisorio o del  certificato  di  regolare  esecuzione  o  comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei  lavori  risultante
dal  relativo  certificato.  Qualora  sia  previsto  un  periodo   di
garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da  una  polizza  che
tenga indenni le stazioni  appaltanti  da  tutti  i  rischi  connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi  per  la
loro eventuale sostituzione o rifacimento. 
    4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante  copia  della
polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni  prima  della
consegna dei lavori. 
    5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a  titolo
di premio da parte dell'esecutore non  comporta  l'inefficacia  della
garanzia. 
 
              Note all'art. 125 
              - Il testo dell'art. 129, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 129 (Garanzie  e  coperture  assicurative  per  i
          lavori  pubblici)  -  1.  Fermo  restando  quanto  disposto
          dall'articolo  75  e  dall'articolo  113,  l'esecutore  dei
          lavori  e'  altresi'  obbligato  a  stipulare  una  polizza
          assicurativa che tenga indenni le  stazioni  appaltanti  da
          tutti  i  rischi   di   esecuzione   da   qualsiasi   causa
          determinati,  salvo   quelli   derivanti   da   errori   di
          progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
          o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia
          di responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione
          dei lavori sino alla data di emissione del  certificato  di
          collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.”