Art. 125 (L - R, commi 1 e 3)
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti
e  delle  opere  relativi  alle  fonti  rinnovabili  di  energia,  al
risparmio  e all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n.
                            10, art. 28)

  1.  Il  proprietario  dell'edificio,  o  chi  ne  ha  titolo,  deve
depositare  presso  lo  sportello unico, in duplice copia la denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e
123,  il  progetto  delle  opere  stesse  corredato  da una relazione
tecnica,  sottoscritta  dal  progettista  o  dai  progettisti, che ne
attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
  2.  Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma
1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune,
fatta  salva  la  sanzione  amministrativa  di  cui all'articolo 133,
ordina  la  sospensione  dei  lavori  sino al compimento del suddetto
adempimento.
  3.  La  documentazione  deve  essere compilata secondo le modalita'
stabilite   con   proprio   decreto   dal  Ministro  delle  attivita'
produttive.  Una  copia  della  documentazione  e'  conservata  dallo
sportello  unico  ai  fini  dei  controlli  e  delle verifiche di cui
all'articolo  132. Altra copia della documentazione, restituita dallo
sportello  unico  con  l'attestazione  dell'avvenuto  deposito,  deve
essere  consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne
ha  titolo,  al  direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di
questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei
lavori.  Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili
della conservazione di tale documentazione in cantiere.