Art. 125. (Art. 15 del Testo Unico) DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE OTTICA ED ACUSTICA DELLE BARRIERE CHE SBARRANO PARTE DELLA CARREGGIATA Nei passaggi a livello muniti di barriere che sbarrano la parte di carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia, i dispositivi di segnalazione luminosa, di cui all'articolo 15 del Testo Unico, devono avere le dimensioni di cui alle figg. 164 e 165, ed essere installati sul margine destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modi da risultare visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere non inferiore a m. 2 e non superiore a m. 2,50. L'intermittenza delle luci e' di 60 ± 10 accensioni al minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce rossa devono essere tali che l'intensita' della luce emessa li renda visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m. entro un cono di 30 gradi di apertura. La segnalazione acustica, deve avere le caratteristiche prescritte per quelle dei passaggi a livello con barriere che sbarrano l'intera carreggiata, salvo il livello sonoro che puo' essere inferiore. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente ripetuti sul margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate vicinanze del passaggio a livello ma non distarne oltre m. 30, e devono avere caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno piu' veloce e almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere. La chiusura delle barriere, nonche' il funzionamento delle segnalazioni luminose ed acustiche, deve proseguire fino al passaggio dal treno.