(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 125)
                              Art. 125. 
                   Versamenti e indennita' di mora 

 
  Nei cinque giorni successivi  alla  scadenza  dei  termini  fissati
dall'art. 64 il ricevitore provinciale versa l'importo delle  entrate
di spettanza dello Stato e degli altri enti creditori  ai  rispettivi
uffici di tesoreria. In caso di ritardo  e'  dovuta  l'indennita'  di
mora a norma dell'art. 65. 
  Ai fini del versamento delle entrate provinciali le  quietanze  dei
pagamenti fatti dal ricevitore a norma degli articoli 70, 71 e 72,  e
i buoni di discarico sono accettati come denaro contante. 
  L'ammontare dei buoni di discarico  per  tributi  erariali  versati
dall'esattore e' rimborsato dall'intendente di finanza al  ricevitore
con apposito mandato.