Art. 125. Versamenti e indennita' di mora Nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini fissati dall'art. 64 il ricevitore provinciale versa l'importo delle entrate di spettanza dello Stato e degli altri enti creditori ai rispettivi uffici di tesoreria. In caso di ritardo e' dovuta l'indennita' di mora a norma dell'art. 65. Ai fini del versamento delle entrate provinciali le quietanze dei pagamenti fatti dal ricevitore a norma degli articoli 70, 71 e 72, e i buoni di discarico sono accettati come denaro contante. L'ammontare dei buoni di discarico per tributi erariali versati dall'esattore e' rimborsato dall'intendente di finanza al ricevitore con apposito mandato.