(Norme-art. 125)
                              Art. 125 
                    (Richiesta di archiviazione) 
  1. Il pubblico  ministero  presenta  al  giudice  la  richiesta  di
archiviazione quando ritiene l'infondatezza della  notizia  di  reato
perche' gli elementi acquisiti nelle indagini  preliminari  non  sono
idonei a sostenere l'accusa in giudizio.