Art. 125 (a). ce Validita' della patente di guida 1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie B e C. 2. La patente speciale di guida delle categorie (( A, B, C e D )) rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione. 3. Chiunque, (( munito di patente di categoria B, C o D, )) guida un (( autoveicolo )) per il quale e' richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui e' in possesso, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie (( A, B, C o D, )) guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida e' prevista una patente di categoria diversa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa (( accessoria )) della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 63 del D.Lgs. n. 360/1993.