Art. 125 (a).
ce Validita' della patente di guida
  1. Le  patenti  di  guida  delle  categorie  C  e  D  sono  valide,
rispettivamente,  anche  per  la  guida  dei  veicoli  per i quali e'
richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i
quali e' richiesta la patente delle categorie
B e C.
  2. La patente speciale di guida delle categorie (( A, B, C e  D  ))
rilasciata  a  mutilati  o  minorati fisici e' valida soltanto per la
guida dei veicoli  aventi  le  caratteristiche  in  essa  indicate  e
risultanti dalla carta di circolazione.
  3.  Chiunque,  (( munito di patente di categoria B, C o D, )) guida
un (( autoveicolo ))  per  il  quale  e'  richiesta  una  patente  di
categoria  diversa  da quella della patente di cui e' in possesso, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
  4.  Parimenti  chiunque, munito di patente speciale delle categorie
(( A, B, C o D, )) guida un veicolo  diverso  da  quello  indicato  e
specialmente   adattato   in   relazione   alla   sua  mutilazione  o
minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B
quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o  motoveicolo
di  tipo  diverso  o  per  la  cui  guida  e' prevista una patente di
categoria diversa,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
  5.  Dalle  violazioni  di  cui  ai commi 3 e 4 consegue la sanzione
amministrativa (( accessoria )) della sospensione  della  patente  da
uno  a  sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 63 del D.Lgs. n. 360/1993.