Art. 125. 
                Insegnamento di una lingua straniera 
 
  1. Nella scuola  elementare  e'  impartito  l'insegnamento  di  una
lingua straniera. 
  2. Le modalita' per l'introduzione generalizzata  dell'insegnamento
della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua,  per
l'utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze  e  dei
requisiti di  cui  gli  stessi  docenti  debbono  essere  forniti  ad
integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo  128,  sono
definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione  e  previo
parere delle competenti commissioni parlamentari. 
  3. Nelle scuole elementari in  cui,  per  disposizioni  legislative
speciali,   l'insegnamento   di   piu'   lingue   e'    obbligatorio,
l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera  puo'  essere
disposto previa intesa con gli enti locali competenti.