Art. 125.
                         Ricerca scientifica
  1. Sono mantenute allo Stato  le funzioni amministrative in materia
di ricerca  scientifica, ai sensi  dell'articolo 1, comma  3, lettera
p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:
  a)    la   sperimentazione    clinica   di    medicinali,   presidi
medicochirurgici, dispositivi medici, nonche'  la protezione e tutela
degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;
    b) la cooperazione scientifica internazionale.
 
          Nota all'art. 125:
            - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997  si
          veda in nota all'art. 3.