Art. 125 
 
 
   (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara) 
 
  1.  Gli  enti  aggiudicatori  possono  ricorrere  a  una  procedura
negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi: 
  a) quando, in risposta a una  procedura  con  previa  indizione  di
gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta  appropriata,
ne'  alcuna  domanda  di   partecipazione   o   alcuna   domanda   di
partecipazione   appropriata,   purche'   le   condizioni    iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Un'offerta non  e'
ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con  l'appalto
ed e' quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,
a rispondere alle esigenze dell'ente  aggiudicatore  e  ai  requisiti
specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione  non
e' ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato  deve  o
puo' essere escluso o non soddisfa i criteri di  selezione  stabiliti
dall'ente aggiudicatore a norma degli articoli 80, 135, 136; 
  b) quando un appalto e' destinato  solo  a  scopi  di  ricerca,  di
sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie
o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche' l'aggiudicazione
dell'appalto  non  pregiudichi  l'indizione  di  gare   per   appalti
successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi; 
  c) quando i lavori, servizi  e  forniture  possono  essere  forniti
unicamente da  un  determinato  operatore  economico  per  una  delle
seguenti ragioni: 
  1)   lo   scopo   dell'appalto   consiste   nella    creazione    o
nell'acquisizione  di  un'opera  d'arte  o  di  una  rappresentazione
artistica unica; 
  2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui
al presente punto si applica solo quando  non  esistono  sostituti  o
alternative  ragionevoli  e  l'assenza  di  concorrenza  non  e'   il
risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 
  3) tutela di diritti esclusivi, inclusi  i  diritti  di  proprieta'
intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si  applica  solo
quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli  e  l'assenza
di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei
parametri dell'appalto. 
  d) nella misura strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di
estrema  urgenza  derivanti  da  eventi  imprevisti  e  imprevedibili
dall'ente aggiudicatore, ivi compresi comunque i casi di  bonifica  e
messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della  Parte  quarta,
Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di pericolo
concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali, i  termini
stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette  o  per
le procedure negoziate precedute da indizione  di  gara  non  possono
essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema
urgenza  non  devono  essere  in  alcun  caso   imputabili   all'ente
aggiudicatore; 
  e) nel caso di appalti  di  forniture  per  consegne  complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al  rinnovo  parziale
di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o  impianti
esistenti, qualora il  cambiamento  di  fornitore  obbligasse  l'ente
aggiudicatore ad acquistare forniture  con  caratteristiche  tecniche
differenti, il cui impiego  o  la  cui  manutenzione  comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; 
  f) per nuovi lavori o  servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
lavori o servizi analoghi assegnati  all'imprenditore  al  quale  gli
stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un  appalto  precedente,  a
condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un  progetto  a
base di gara e che tale  progetto  sia  stato  oggetto  di  un  primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 123. Il
progetto di base indica  l'entita'  di  eventuali  lavori  o  servizi
complementari e le condizioni alle quali essi  verranno  aggiudicati.
La possibilita' di ricorrere a tale procedura  e'  indicata  gia'  al
momento dell'indizione della gara per il primo progetto  e  gli  enti
aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35 tengono conto del costo
complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi; 
  g) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato  delle  materie
prime; 
  h)  per  gli  acquisti  d'opportunita',  quando  e'  possibile,  in
presenza di un'occasione  particolarmente  vantaggiosa  ma  di  breve
durata, acquistare forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore
ai prezzi normalmente praticati sul mercato: 
  1)  per  l'acquisto   di   forniture   o   servizi   a   condizioni
particolarmente   vantaggiose   presso   un   fornitore   che   cessi
definitivamente l'attivita' commerciale o presso  il  liquidatore  in
caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori  o  di
procedure analoghe; 
  2)  quando  l'appalto  di  servizi  consegue  a  un   concorso   di
progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice
ed e'  destinato,  in  base  alle  norme  previste  nel  concorso  di
progettazione,  a  essere  aggiudicato  al  vincitore  o  a  uno  dei
vincitori di tale concorso;  in  tal  caso,  tutti  i  vincitori  del
concorso  di  progettazione  sono   invitati   a   partecipare   alle
negoziazioni. 
 
          Note all'art. 125 
              - La Parte Quarta, Titolo V del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152 (Norme in materia  ambientale)  recano,
          rispettivamente: "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI  RIFIUTI
          E DI BONIFICA DEI  SITI  INQUINATI"  e  "BONIFICA  DI  SITI
          CONTAMINATI".