Art. 125 
 
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
                             protezione 
 
  1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a  contenere  e
contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai  soggetti  esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente
riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari  al  60  per
cento delle spese sostenute  nel  2020  per  la  sanificazione  degli
ambienti e degli strumenti  utilizzati,  nonche'  per  l'acquisto  di
dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi  atti  a
garantire la  salute  dei  lavoratori  e  degli  utenti.  Il  credito
d'imposta spetta fino ad  un  massimo  di  60.000  euro  per  ciascun
beneficiario, nel limite complessivo  di  200  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per: 
  a)  la  sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  e'   esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati
nell'ambito di tali attivita'; 
  b) l'acquisto  di  dispositivi  di  protezione  individuale,  quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza
previsti dalla normativa europea; 
  c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
  d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di  cui
alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e  vaschette
decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai  requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse
le eventuali spese di installazione; 
  e) l'acquisto  di  dispostivi  atti  a  garantire  la  distanza  di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli  protettivi,  ivi
incluse le eventuali spese di installazione. 
  3. Il credito d'imposta e'  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta  di  sostenimento  della  spesa
ovvero in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 
  5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del  decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati . 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno  2020  si  provvede,  per  150  milioni  di  euro   ai   sensi
dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro  mediante  utilizzo  delle
risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5.